Art. 7

Sperimentazione su animali e sull'uomo

In vigore dal 16 dic 2008
Sperimentazione su animali e sull'uomo 1.   Quando sono realizzate nuove prove ai fini del presente regolamento, le prove su animali ai sensi della direttiva 86/609/CEE sono effettuate soltanto se non esistono alternative che offrano adeguata attendibilità e qualità dei dati. 2.   Ai fini del presente regolamento sono vietate le prove su primati non umani. 3.   Ai fini del presente regolamento non sono effettuate prove su esseri umani. I dati ricavati da altre fonti, quali studi clinici, possono tuttavia essere utilizzati ai fini del presente regolamento.
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