Art. 48
Pubblicità
In vigore dal 16 dic 2008
Pubblicità
1. Qualsiasi pubblicità per una sostanza classificata come pericolosa ne menziona le classi o categorie di pericolo in questione.
2. Ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa o cui si applica l', paragrafo 6, che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta menziona il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell'etichetta.
Il primo comma lascia impregiudicata la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (28).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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