Art. 48

Pubblicità

In vigore dal 16 dic 2008
Pubblicità 1.   Qualsiasi pubblicità per una sostanza classificata come pericolosa ne menziona le classi o categorie di pericolo in questione. 2.   Ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa o cui si applica l', paragrafo 6, che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta menziona il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell'etichetta. Il primo comma lascia impregiudicata la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (28).
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Pubblicità (Art. 48 Regolamento (UE) 2008/1272) — Testo vigente | Portale Normativo