Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 16 dic 2008
Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue: 1) il titolo del regolamento (CE) n. 796/2004 è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « Campo di applicazione Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo (di seguito “sistema integrato”) di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le modalità di applicazione della condizionalità di cui agli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (*1). Esso fa salve le disposizioni particolari stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli regimi di aiuto settoriali. (*1)   GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.»;" 3) all’, dopo il primo comma è inserito il comma seguente: «Ai fini dell’applicazione degli obblighi di condizionalità ai sensi degli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008, per “successivo alla riscossione di pagamenti” si intende “a decorrere dal 1o gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui è stato concesso il primo pagamento”.»; 4) all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’agricoltore che intenda richiedere aiuti nell’ambito di qualunque regime di aiuto per superficie può presentare soltanto una domanda unica all’anno. L’agricoltore che intenda richiedere aiuti non nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, bensì di un altro regime di aiuto figurante nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 o l’agricoltore che richieda un sostegno a norma degli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008, se dispone di superfici agricole quali definite all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 795/2004, compila un modulo di domanda unica nel quale elenca tali superfici in conformità all’articolo 14 del presente regolamento. L’agricoltore tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008 compila un modulo di domanda unica per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi. Gli Stati membri possono tuttavia esonerare gli agricoltori dalle disposizioni di cui al secondo e al terzo comma se le informazioni ivi previste sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato, come previsto all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1782/2003.»; 5) all’articolo 14, paragrafo 1 bis, è aggiunto il comma seguente: «Per l’agricoltore tenuto a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008, il primo comma si applica anche ai pagamenti di cui agli articoli 11, 12 e 98 di tale regolamento. La percentuale di riduzione è calcolata sull’importo complessivo da versare diviso per il numero di anni di cui agli articoli 20 e 103 del medesimo regolamento.»; 6) all’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la frase seguente: «In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua inoltre controlli almeno sull’1 % degli agricoltori di cui è responsabile e che sono tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008 nel corso dell’anno civile di cui trattasi.»; 7) l’articolo 45 è modificato come segue: a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: «Fermo restando l’articolo 44, paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di selezionare in base alla stessa analisi dei rischi gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti e gli agricoltori tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008.»; b) al paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente: «Tuttavia, il campione di cui all’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, è selezionato tra gli agricoltori ai quali si applicano gli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008 nell’anno civile di cui trattasi.»; c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   In deroga al paragrafo 2, i campioni di agricoltori da sottoporre a controllo in applicazione dell’articolo 44 possono essere selezionati nell’ambito della popolazione di agricoltori che presentano domande di pagamenti diretti ai sensi dell’, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e nell’ambito degli agricoltori ai quali si applicano gli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008 e che sono tenuti a rispettare le norme o i requisiti pertinenti.»; 8) l’articolo 65 è modificato come segue: a) è inserito il seguente paragrafo: «2 bis.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 agli agricoltori tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008, la presentazione della domanda di aiuto di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 va intesa come la compilazione annuale del modulo di domanda unica.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo: «5.   Salvo nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all’articolo 72, agli agricoltori tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008 che non compilano il modulo di domanda unica entro il termine di cui all’articolo 11 del presente regolamento si applica una riduzione dell’1 % per giorno lavorativo. La riduzione massima è del 25 %. La percentuale di riduzione è calcolata sull’importo complessivo da versare nell’ambito dei pagamenti di cui agli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008, diviso per il numero di anni di cui agli articoli 20 e 103 del medesimo regolamento.»; 9) all’articolo 66, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Ai fini dell’applicazione della riduzione ai pagamenti di cui agli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008, la percentuale di riduzione è calcolata sull’importo complessivo da versare, diviso per il numero di anni di cui agli articoli 20 e 103 del medesimo regolamento.»; 10) all’articolo 67, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Ai fini dell’applicazione della riduzione ai pagamenti di cui agli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008, la percentuale di riduzione è calcolata sull’importo complessivo da versare, diviso per il numero di anni di cui agli articoli 20 e 103 del medesimo regolamento.»
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