Art. 1
In vigore dal 16 dic 2008
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, di sezione circolare e con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, per l'estrazione di petrolio o gas, i tubi di precisione e i tubi muniti di accessori per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili, attualmente classificabili ai codici NC ex 7306 30 41 , ex 7306 30 49 , ex 7306 30 72 ed ex 7306 30 77 (codici TARIC 7306 30 41 20, 7306 30 49 20, 7306 30 72 80 e 7306 30 77 80), originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese, della Russia, della Tailandia e dell'Ucraina.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping
Codice addizionale TARIC
Tailandia
Saha Thai Steel Pipe Co. Ltd
21,7
A405
Tutte le altre società
35,2
A999
Ucraina
OJSC Interpipe Nihnedeneprovsky Tube Rolling Plant e OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant
10,7
A345
Tutte le altre società
44,1
A999
Repubblica popolare cinese
Tutte le società
90,6
—
Russia
TMK Group (società per azioni aperta Seversky Pipe Plant e società per azioni Taganrog Metallurgical Works)
16,8
A892
OMK Group (società per azioni aperta Vyksa Steel Works e società per azioni Almetjvesk Pipe Plant)
10,1
A893
Tutte le altre società
20,5
A999
Bielorussia
Tutte le società
38,1
—
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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