Art. 1
In vigore dal 12 dic 2008
L’articolo 35 del regolamento (CE) n. 809/2004 è modificato come segue:
1)
i paragrafi 5 e 5 bis sono sostituiti dai seguenti:
«5. A decorrere dal 1o gennaio 2009 gli emittenti dei paesi terzi presentano le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati conformemente ad uno dei seguenti set di principi contabili:
a)
gli International Financial Reporting Standard adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;
b)
gli International Financial Reporting Standard, purché le note relative ai bilanci sottoposti a revisione facenti parte delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati contengano una dichiarazione di conformità agli International Financial Reporting Standard esplicita e senza riserve, conformemente alla IAS 1 Presentazione del bilancio;
c)
i Generally Accepted Accounting Principles del Giappone;
d)
i Generally Accepted Accounting Principles degli Stati Uniti d’America.
5bis. Gli emittenti di paesi terzi non sono soggetti all’obbligo, di cui all’allegato I, punto 20.1, all’allegato IV, punto 13.1, all’allegato VII, punto 8.2, all’allegato X, punto 20.1 o all’allegato XI, punto 11.1, di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati incluse in un prospetto e relative agli esercizi finanziari anteriori agli esercizi finanziari che iniziano il 1o gennaio 2012 o in data successiva, o all’obbligo di cui all’allegato VII, punto 8.2 bis, all’allegato IX, punto 11.1, o all’allegato X, punto 20.1 bis di fornire una descrizione delle differenze tra gli International Financial Reporting Standard adottati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 e i principi contabili in base ai quali sono redatte tali informazioni relative agli esercizi finanziari precedenti agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1o gennaio 2012, purché le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati siano preparate conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica popolare cinese, del Canada, della Repubblica di Corea o della Repubblica d’India.»;
2)
i paragrafi da 5 ter a 5 sexies sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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