Art. 1

In vigore dal 12 dic 2008
Il regolamento (CE) n. 2172/2005 è così modificato: 1) all'articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso; 2) l'articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I diritti di importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo previsto per la comunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, primo comma.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Se dall'applicazione del paragrafo 2 risultano meno diritti di importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, si procede allo svincolo immediato e proporzionale della cauzione costituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.»; 3) all'articolo 6, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e lo svincolo immediato e proporzionale della cauzione costituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.»
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