Art. 1
In vigore dal 12 dic 2008
Il regolamento (CE) n. 2172/2005 è così modificato:
1)
all'articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;
2)
l'articolo 4 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I diritti di importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo previsto per la comunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, primo comma.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Se dall'applicazione del paragrafo 2 risultano meno diritti di importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, si procede allo svincolo immediato e proporzionale della cauzione costituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.»;
3)
all'articolo 6, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e lo svincolo immediato e proporzionale della cauzione costituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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