Art. 1
In vigore dal 12 dic 2008
In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/2008, gli Stati membri sospendono le importazioni dalla Malaysia nel loro territorio delle seguenti partite di pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi (Cyprinidae), di loro uova e loro gameti:
a)
partite di pesci vivi di acquacoltura destinati all'allevamento, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti; nonché
b)
nel caso di partite di pesci ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi, unicamente le specie Carassius auratus, Ctenopharyngodon idellus, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Carassius carassius e Tinca tinca della famiglia dei ciprinidi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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