Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 12 dic 2008
Misure transitorie
1. Possono essere importate nella Comunità per un periodo transitorio fino al 30 giugno 2009 le partite per le quali è stato rilasciato un certificato sanitario conforme al modello di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005, modificato dal regolamento (CE) n. 1664/2006.
2. Possono essere importate nella Comunità per un periodo transitorio fino al 31 luglio 2010 le partite seguenti, per le quali è stato rilasciato un certificato sanitario conforme al modello di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005, modificato dal regolamento (CE) n. 1664/2006:
a)
le partite di prodotti della pesca a cui non si applica l'attestato zoosanitario compreso nella parte II del modello di certificato sanitario figurante nell'allegato VI, appendice IV del regolamento (CE) n. 2074/2005, modificato dal presente regolamento, secondo quanto enunciato nella nota 2) di detta parte II;
b)
le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi a cui non si applica l'attestato zoosanitario compreso nella parte II del modello di certificato sanitario figurante nell'allegato VI, appendice V del regolamento (CE) n. 2074/2005, modificato dal presente regolamento, secondo quanto enunciato nella nota 2) di detta parte II.
Storico versioni
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