Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 12 dic 2008
Misure transitorie 1.   Possono essere importate nella Comunità per un periodo transitorio fino al 30 giugno 2009 le partite per le quali è stato rilasciato un certificato sanitario conforme al modello di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005, modificato dal regolamento (CE) n. 1664/2006. 2.   Possono essere importate nella Comunità per un periodo transitorio fino al 31 luglio 2010 le partite seguenti, per le quali è stato rilasciato un certificato sanitario conforme al modello di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005, modificato dal regolamento (CE) n. 1664/2006: a) le partite di prodotti della pesca a cui non si applica l'attestato zoosanitario compreso nella parte II del modello di certificato sanitario figurante nell'allegato VI, appendice IV del regolamento (CE) n. 2074/2005, modificato dal presente regolamento, secondo quanto enunciato nella nota 2) di detta parte II; b) le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi a cui non si applica l'attestato zoosanitario compreso nella parte II del modello di certificato sanitario figurante nell'allegato VI, appendice V del regolamento (CE) n. 2074/2005, modificato dal presente regolamento, secondo quanto enunciato nella nota 2) di detta parte II.
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