Art. 1

In vigore dal 12 dic 2008
Il regolamento (CE) n. 479/2008 è modificato come segue: 1) all’articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Nei rispettivi anni civili sono resi disponibili i seguenti importi: — 2009: 40,66 Mio EUR, — 2010: 82,11 Mio EUR, — a partire dal 2011: 122,61 Mio EUR.»; 2) gli allegati II e III sono sostituiti dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
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