Art. 1
In vigore dal 12 dic 2008
Il regolamento (CE) n. 479/2008 è modificato come segue:
1)
all’articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei rispettivi anni civili sono resi disponibili i seguenti importi:
—
2009: 40,66 Mio EUR,
—
2010: 82,11 Mio EUR,
—
a partire dal 2011: 122,61 Mio EUR.»;
2)
gli allegati II e III sono sostituiti dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1246:oj#art-1