Art. 6

In vigore dal 8 dic 2008
1.   Una licenza d’esportazione, emessa dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakstan, è necessaria per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all’allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti. 2.   L’originale della licenza d’esportazione deve essere presentato dall’importatore per il rilascio della licenza d’importazione di cui all’.
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