Art. 6

Trasmissione alla Commissione

In vigore dal 8 dic 2008
Trasmissione alla Commissione 1.   Le produzioni standard e i dati di cui all'allegato IV, parte 3, sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) dall'organo di collegamento designato da ciascuno Stato membro in conformità dell' del regolamento 79/65/CEE o dall'organo a cui tale funzione è stata delegata. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le produzioni standard per il periodo di riferimento dell'anno N e i dati di cui all'allegato IV, parte 3, anteriormente al 31 dicembre dell'anno N+3 o, se necessario, entro un termine stabilito dalla Commissione previa consultazione del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola. Le produzioni standard relative al periodo di riferimento 2004 sono trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre 2008. 3.   Per l'invio delle produzioni standard e dei dati di cui al paragrafo 1 gli Stati membri utilizzano i sistemi informatici messi a disposizione dalla Commissione (Eurostat) che permettono gli scambi elettronici di documenti e informazioni tra quest'ultima e gli Stati membri. 4.   La forma e il contenuto dei documenti richiesti per la trasmissione sono stabiliti dalla Commissione sulla base di modelli o questionari messi a disposizione tramite i sistemi di cui al paragrafo 3. Le disposizioni relative agli attributi dei dati di cui al paragrafo 1 sono definite in sede di comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola.
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