Art. 1

In vigore dal 8 dic 2008
Il regolamento (CE) n. 950/2006 è modificato come segue: 1) all'articolo 31 bis, il primo trattino è sostituito dal seguente: «— Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zambia, Zimbabwe 75 000 tonnellate,»; 2) all'allegato I, nella parte «Numeri d'ordine per lo zucchero APE supplementare», la riga relativa al numero d'ordine 09.4431 è sostituita dalla seguente: Paesi terzi Numero d'ordine «Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zambia, Zimbabwe 09.4431».
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