Art. 1
In vigore dal 8 dic 2008
Il regolamento (CE) n. 950/2006 è modificato come segue:
1)
all'articolo 31 bis, il primo trattino è sostituito dal seguente:
«—
Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zambia, Zimbabwe
75 000 tonnellate,»;
2)
all'allegato I, nella parte «Numeri d'ordine per lo zucchero APE supplementare», la riga relativa al numero d'ordine 09.4431 è sostituita dalla seguente:
Paesi terzi
Numero d'ordine
«Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zambia, Zimbabwe
09.4431».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1220:oj#art-1