Art. 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1580/2007

In vigore dal 5 dic 2008
Modifiche del regolamento (CE) n. 1580/2007 Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è così modificato: (1) Al titolo II, capo I, il seguente articolo 2 bis è inserito prima dell': «Articolo 2 bis Norme di commercializzazione; detentori 1.   I requisiti di cui all'articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono denominati “la norma di commercializzazione generale”. I particolari della norma di commercializzazione generale figurano nella parte A dell'allegato I del presente regolamento. Gli ortofrutticoli cui non si applica una norma di commercializzazione specifica devono conformarsi alla norma di commercializzazione generale. Tuttavia, qualora il detentore sia in grado di dimostrare che essi sono conformi ad una qualsiasi delle norme applicabili adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), il prodotto è considerato conforme alla norma di commercializzazione generale. 2.   Le norme di commercializzazione specifiche di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono stabilite nella parte B dell'allegato I del presente regolamento con riguardo ai seguenti prodotti: a) mele; b) agrumi; c) kiwi; d) lattughe, indivie ricce e scarole; e) pesche e nettarine; f) pere; g) fragole; h) peperoni dolci; i) uve da tavola; j) pomodori. 3.   Ai fini dell'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, si intende per “detentore” la persona fisica o giuridica materialmente in possesso dei prodotti in questione.» (2) L' è così modificato: a) Il paragrafo 1 è così modificato: i) la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal testo seguente: «In deroga all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione: a) a condizione che siano chiaramente contrassegnati con la dicitura “Destinati alla trasformazione” o “Destinati all'alimentazione animale” o ogni altra dicitura equivalente, i prodotti i) destinati alla trasformazione industriale, o ii) destinati all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari;»; ii) è aggiunto il punto seguente: «d) i prodotti che sono stati sottoposti a operazioni di mondatura o taglio che li hanno resi “pronti al consumo” o “pronti da cucinare”.»; b) al paragrafo 2, il testo introduttivo è sostituito dal seguente: «In deroga all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione all'interno della regione di produzione:»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In deroga all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione specifiche i prodotti presentati per la vendita al dettaglio al consumatore per il fabbisogno personale di quest'ultimo ed etichettati con la dicitura “prodotti destinati alla trasformazione” o qualsiasi altra dicitura equivalente e destinati alla trasformazione, diversi da quelli di cui alla lettera a), punto i), del paragrafo 1.»; d) sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter: «3 bis.   In deroga all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le norme di commercializzazione specifiche, gli ortofrutticoli freschi che non appartengono alla categoria “Extra” possono presentare, nelle fasi successive alla spedizione, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore e un lieve deterioramento dovuto alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità. 3 ter.   In deroga all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all'obbligo di conformità alla norma di commercializzazione generale: a) i funghi diversi dai funghi di coltivazione di cui al codice NC 0709 59 ; b) i capperi di cui al codice NC 0709 90 40 ; c) le mandorle amare di cui al codice NC 0802 11 10 ; d) le mandorle sgusciate di cui al codice NC 0802 12 ; e) le nocciole sgusciate di cui al codice NC 0802 22 ; f) le noci comuni sgusciate di cui al codice NC 0802 32 ; g) i pinoli di cui al codice NC 0802 90 50 e h) lo zafferano di cui al codice NC 0910 20 .». (3) L'articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le indicazioni previste dal presente capo devono essere riportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nell'imballaggio o fissata ad esso.» b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi: «3.   Nel caso dei contratti a distanza di cui all', paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), la conformità alle norme di commercializzazione prevede che i dettagli informativi siano resi disponibili prima della conclusione del contratto. 4.   Le fatture e i documenti di accompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano il nome e il paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, la varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma di commercializzazione specifica, oppure il fatto che il prodotto è destinato alla trasformazione. (*1)   GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.» " (4) Gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 5 Indicazioni esterne per le merci vendute al minuto Nella fase della vendita al minuto, le indicazioni esterne previste dal presente capo sono presentate in modo chiaro e leggibile. I prodotti possono essere posti in vendita a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi, in caratteri chiari e leggibili, le informazioni relative al paese di origine e, se del caso, alla categoria e alla varietà o al tipo commerciale in modo tale da non indurre in errore il consumatore. Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), è indicato il peso netto, oltre a tutte le indicazioni previste dalle norme di commercializzazione. Tuttavia, per i prodotti venduti al pezzo, l'obbligo di indicare il peso netto non si applica se il numero di pezzi può essere chiaramente visto e facilmente contato dall'esterno o se tale numero è indicato sull'etichetta. Articolo 6 Miscugli 1.   La commercializzazione di imballaggi di peso netto pari o inferiore a 5 kg contenenti miscugli di ortofrutticoli freschi di specie diverse è autorizzata a condizione che: a) i prodotti siano omogenei per quanto riguarda la qualità e ciascun prodotto interessato sia conforme alla norma di commercializzazione specifica pertinente o, in assenza di una norma di commercializzazione specifica per un determinato prodotto, alla norma di commercializzazione generale; b) sugli imballaggi sia apposta un'etichetta appropriata, conformemente al presente capo, e c) il miscuglio non sia tale da indurre in errore i consumatori. 2.   I requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applicano ai prodotti inclusi in un miscuglio diversi dai prodotti del settore ortofrutticolo quali definiti all' del regolamento (CE) n. 1234/2007. 3.   Se gli ortofrutticoli presenti in un miscuglio provengono da più di uno Stato membro o paese terzo, il nome completo dei paesi di origine può essere sostituito, secondo il caso, da una delle seguenti diciture: a) “miscuglio di prodotti ortofrutticoli CE”; b) “miscuglio di prodotti ortofrutticoli non CE”; c) “miscuglio di prodotti ortofrutticoli CE e non CE”. (*2)   GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.» " (5) L'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Campo di applicazione Il presente capo stabilisce le norme relative ai controlli di conformità, ossia i controlli effettuati sugli ortofrutticoli in tutte le fasi di commercializzazione conformemente al presente capo, al fine di verificare che essi siano conformi alle norme di commercializzazione e alle altre disposizioni di cui al presente titolo e agli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.». (6) L'articolo 8, paragrafo 1, è così modificato: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) un organismo o vari organismi di controllo incaricati dell'applicazione dell'articolo 113 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in appresso “gli organismi di controllo”.»; b) è aggiunto il seguente comma: «Le autorità di coordinamento e gli organismi di controllo di cui al primo comma possono essere pubblici o privati. In entrambi i casi, gli Stati membri ne sono responsabili.». (7) L'articolo 9 è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dai commi seguenti: «A tal fine gli Stati membri possono utilizzare una o più banche dati già create per altri scopi. Si intende per “operatore” qualsiasi persona fisica o giuridica: a) che detiene ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione al fine di i) esporli o metterli in vendita; ii) venderli o iii) commercializzarli in ogni altro modo o b) che svolge effettivamente una delle attività di cui ai punti i), ii) e iii) della lettera a) con riguardo ad ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione. Le attività di cui al terzo comma, lettera a), punti i), ii) e iii), includono: a) la vendita a distanza, via Internet o con altri canali; b) le stesse attività, svolte dalla persona fisica o giuridica per proprio conto o a nome di terzi, e c) le stesse attività, svolte nella Comunità e/o mediante esportazione verso paesi terzi e/o mediante importazione a partire da paesi terzi.»; b) il testo del paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente: «b) le persone fisiche o giuridiche la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consiste esclusivamente nel trasporto delle merci oppure nella vendita al minuto delle stesse.»; c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Se la banca dati è costituita di vari elementi distinti, l'autorità di coordinamento provvede a garantire l'uniformità della banca stessa, dei suoi elementi e dei loro aggiornamenti. Gli aggiornamenti vengono fatti in particolare utilizzando le informazioni acquisite nel corso dei controlli di conformità. 4.   La banca dati contiene, per ogni operatore, il numero di registrazione, il nome, l'indirizzo, le informazioni necessarie ai fini della sua classificazione in una delle categorie di cui all'articolo 10, paragrafo 2, in particolare la posizione che occupa nella catena commerciale, un'indicazione dell'importanza dell'operatore e informazioni relative alle risultanze di controlli precedenti compiuti presso l'operatore, nonché qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini del controllo, come ad esempio quelle relative all'esistenza di un sistema di assicurazione della qualità o di un sistema di autocontrollo connesso alla conformità alle norme di commercializzazione. Gli aggiornamenti vengono fatti in particolare utilizzando le informazioni acquisite nel corso dei controlli di conformità.». (8) Al titolo II, capo II, il testo della sezione 2 è sostituito dal seguente: «Sezione 2 Controlli di conformità effettuati dagli Stati membri Articolo 10 Controlli di conformità 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i controlli di conformità siano effettuati in maniera selettiva, sulla base di un'analisi del rischio, in modo da garantire che siano conformi alle norme di commercializzazione e alle altre disposizioni di cui al presente titolo e agli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007. I criteri per la valutazione del rischio includono l'esistenza di un certificato di conformità di cui all'articolo 12 bis, rilasciato da un'autorità competente di un paese terzo i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi dell'articolo 13. L'esistenza di tale certificato è considerata un fattore di riduzione del rischio di non conformità. I criteri per la valutazione del rischio possono altresì includere: a) la natura del prodotto, il periodo di produzione, il prezzo del prodotto, le condizioni atmosferiche, le operazioni di imballaggio e di movimentazione, le condizioni di magazzinaggio, il paese di origine, i mezzi di trasporto o il volume della partita; b) le dimensioni delle imprese, la posizione che occupano nella catena commerciale, il volume o il valore da esse commercializzato, la loro gamma di prodotti, la zona di distribuzione o il tipo di attività svolte (magazzinaggio, cernita, imballaggio o vendita); c) l'esito di controlli svolti precedentemente, incluso il numero e il tipo di difetti riscontrati, la qualità abituale dei prodotti commercializzati, il livello dell'attrezzatura tecnica utilizzata; d) l'affidabilità dei sistemi di assicurazione della qualità o dei sistemi di autocontrollo degli operatori con riguardo alla conformità alle norme di commercializzazione; e) il luogo in cui viene svolto il controllo, in particolare se si tratta del punto di primo ingresso nella Comunità o del luogo in cui i prodotti vengono confezionati o caricati; f) ogni altra informazione che possa far supporre un rischio di non conformità. 2.   L'analisi del rischio si basa sulle informazioni contenute nella banca dati degli operatori di cui all'articolo 9 e classifica gli operatori in categorie di rischio. Gli Stati membri fissano anticipatamente: a) i criteri per la valutazione del rischio di non conformità delle partite; b) sulla base di un'analisi del rischio per ciascuna categoria di rischio, le percentuali minime di operatori e/o di quantitativi che verranno sottoposti a un controllo di conformità. Sulla base di un'analisi del rischio, gli Stati membri possono decidere di non svolgere controlli selettivi su prodotti non soggetti a norme di commercializzazione specifiche. 3.   Se dai controlli emergono irregolarità significative, gli Stati membri aumentano la frequenza dei controlli relativi agli operatori, ai prodotti, al luogo di origine o ad altri parametri. 4.   Gli operatori sono tenuti a comunicare agli organismi di controllo tutte le informazioni che questi ultimi ritengono necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli di conformità. Articolo 11 Operatori riconosciuti 1.   Gli Stati membri possono autorizzare gli operatori classificati nella categoria di rischio più bassa e che offrono particolari garanzie quanto alla conformità alle norme di commercializzazione ad apporre su ciascun imballaggio l'etichetta il cui facsimile figura nell'allegato II nella fase della spedizione e/o a firmare il certificato di conformità di cui all'articolo 12 bis. 2.   Tale autorizzazione è concessa per un periodo di almeno un anno. 3.   Gli operatori che si avvalgono di tale possibilità devono: a) disporre di addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta dagli Stati membri; b) possedere attrezzature adeguate per il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti; c) impegnarsi ad eseguire controlli di conformità sulle merci che spediscono e tenere un registro con i dati relativi a tutti i controlli effettuati. 4.   Se un operatore autorizzato non risulta più conforme ai requisiti previsti, lo Stato membro revoca l'autorizzazione. 5.   In deroga al paragrafo 1, gli operatori autorizzati possono continuare ad utilizzare fino ad esaurimento delle scorte i facsimili di etichetta conformi al presente regolamento al 30 giugno 2009. Le autorizzazioni concesse agli operatori anteriormente al 1o luglio 2009 continuano ad applicarsi per il periodo in relazione al quale sono state concesse. Articolo 12 Accettazione delle dichiarazioni in dogana 1.   Le dichiarazioni di esportazione e/o le dichiarazioni di immissione in libera pratica relative ai prodotti soggetti a norme di commercializzazione specifiche possono essere accettate in dogana solo a condizione che: a) le merci siano accompagnate da un certificato di conformità, o b) l'organismo di controllo competente abbia informato l'autorità doganale che per le partite in questione è stato rilasciato un certificato di conformità, o c) l'organismo di controllo competente abbia informato l'autorità doganale di non aver rilasciato un certificato di conformità per le partite in questione poiché esse non necessitavano di un controllo in base alla valutazione del rischio di cui all'articolo 10, paragrafo 1. Tale accettazione non pregiudica l'eventuale effettuazione di controlli di conformità da parte degli Stati membri ai sensi dell'articolo 10. 2.   Il paragrafo 1 si applica altresì ai prodotti soggetti alla norma di commercializzazione generale di cui all'allegato I e ai prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera a), qualora lo Stato membro interessato lo ritenga necessario in base all'analisi del rischio di cui all'articolo 10, paragrafo 1. Articolo 12 bis Certificati di conformità 1.   A conferma del fatto che i prodotti interessati sono conformi alla norma di commercializzazione pertinente può essere previsto, da parte di un'autorità competente, il rilascio di certificati di conformità. Il certificato ad uso delle autorità competenti della Comunità figura nell'allegato III. I paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 4, possono utilizzare i propri certificati, purché la Commissione ritenga che essi contengono informazioni almeno equivalenti a quelle del certificato comunitario. La Commissione rende disponibili, con i mezzi da essa ritenuti appropriati, i facsimili di tali certificati dei paesi terzi. 2.   Tali certificati possono essere rilasciati in formato cartaceo con firma originale o in formato elettronico autenticato con firma elettronica. 3.   Ogni certificato reca il timbro dell'autorità competente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo. 4.   Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità. 5.   Ogni certificato reca un numero di serie, destinato a contraddistinguerlo, e l'autorità competente conserva una copia di ciascun certificato rilasciato. 6.   In deroga al primo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono continuare ad utilizzare fino ad esaurimento delle scorte i certificati di conformità conformi al presente regolamento al 30 giugno 2009.» (9) L'articolo 13 è così modificato: a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 1.   «A richiesta di un paese terzo, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può riconoscere i controlli di conformità alle norme di commercializzazione specifiche effettuati da tale paese prima dell'importazione nella Comunità.» b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L'elenco dei paesi i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi del presente articolo e dei relativi prodotti sono enumerati nell'allegato IV. La Commissione rende disponibili, con i mezzi da essa ritenuti appropriati, gli estremi delle autorità ufficiali e degli organismi di controllo interessati.» (10) L'articolo 14 è soppresso. (11) L'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Sospensione del riconoscimento La Commissione può sospendere il riconoscimento se constata, per un numero significativo di partite o per quantità ingenti, che le merci non corrispondono ai dati indicati nei certificati di conformità rilasciati dagli organismi di controllo.» (12) Gli articoli 16, 17 e 18 sono soppressi. (13) Al titolo II, capo II, il testo della sezione 4 è soppresso. (14) L'articolo 20 è così modificato: a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se dal controllo emerge che le merci sono conformi alle norme di commercializzazione, il competente organismo di controllo può rilasciare il certificato di conformità di cui all'allegato III.» b) Al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal testo seguente: «Se un organismo di controllo accoglie la richiesta di un operatore di rendere conforme la merce in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stato eseguito il controllo che ne ha accertato la non conformità, l'operatore ne informa l'organismo di controllo competente dello Stato membro di destinazione della partita non conforme. Lo Stato membro che rilascia la constatazione di non conformità trasmette una copia di tale constatazione agli altri Stati membri interessati, incluso lo Stato membro di destinazione della partita non conforme.» c) Il paragrafo 4 è soppresso. (15) Al titolo II, capo II, è aggiunta la seguente sezione: «Sezione 6 Comunicazioni Articolo 20 bis Comunicazioni 1.   Lo Stato membro nel cui territorio venga riscontrata la non conformità alle norme di commercializzazione di una partita di merci provenienti da un altro Stato membro, a causa di difetti o alterazioni già constatabili nei prodotti all'atto del condizionamento, provvede ad informarne immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri eventualmente interessati. 2.   Lo Stato membro nel cui territorio una partita di merci provenienti da un paese terzo si veda rifiutare l'immissione in libera pratica a causa della non conformità alle norme di commercializzazione provvede ad informarne immediatamente la Commissione, gli Stati membri eventualmente interessati e il paese terzo interessato incluso nell'elenco di cui all'allegato IV. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni previste dai loro sistemi di ispezione e di analisi del rischio. Qualsiasi ulteriore modifica di tali sistemi è comunicata alla Commissione. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri una sintesi dei risultati dei controlli effettuati in tutte le fasi di commercializzazione in un determinato anno entro il 30 giugno dell'anno successivo. 5.   Le comunicazioni sono effettuate con i mezzi specificati dalla Commissione.» (16) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. (17) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento. (18) L'allegato III è sostituito dall'allegato III del presente regolamento. (19) Il titolo della parte A e le parti B e C dell'allegato IV sono soppressi. (20) L'allegato V è soppresso. (21) L'allegato VI è sostituito dall'allegato IV del presente regolamento.
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