Art. 1
In vigore dal 2 dic 2008
Il regolamento (CE) n. 332/2002 è modificato come segue:
all’, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’esposizione creditizia, in conto capitale, dei prestiti che si possono accordare agli Stati membri nell’ambito di tale meccanismo è limitata a 25 miliardi di EUR.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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