Art. 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 40/2008

In vigore dal 1 dic 2008
Modifiche del regolamento (CE) n. 40/2008 Gli articoli 72 e 73 del regolamento (CE) n. 40/2008 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 72 Limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del tonno tropicale 1.   Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in GT (stazza lorda) sono fissati come segue: Stato membro Numero massimo di navi Capacità (GT) Spagna 22 61 400 Francia 21 31 467 Italia 1 2 137 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono modificare il numero di navi, per tipo di attrezzo, a condizione che siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell’elenco delle navi INN di un’organizzazione regionale di gestione della pesca non possono essere trasferite. 4.   Le navi comunitarie di cui al paragrafo 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada ed il tonno bianco nella zona IOTC. 5.   Per tener conto dell’attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, le limitazioni della capacità di pesca di cui al presente articolo potranno essere aumentate nei limiti stabiliti dai suddetti piani di sviluppo. Articolo 73 Limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco 1.   Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in GT sono fissati come segue: Stato membro Numero massimo di navi Capacità (GT) Spagna 27 11 600 Francia 25 1 940 Portogallo 26 10 100 Regno Unito 4 1 400 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono modificare il numero di navi, per tipo di attrezzo, a condizione che siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell’elenco delle navi INN di un’organizzazione regionale di gestione della pesca non possono essere trasferite. 4.   Le navi comunitarie di cui al paragrafo 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada ed il tonno bianco nella zona IOTC. 5.   Per tener conto dell’attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, le limitazioni della capacità di pesca di cui al presente articolo potranno essere aumentate nei limiti stabiliti dai suddetti piani di sviluppo.»
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