Art. 9

Trasmissione dei dati

In vigore dal 28 nov 2008
Trasmissione dei dati Allorché trasmettono alla Commissione dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.
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