Art. 6

Condizioni applicabili alle catture principali e alle catture accessorie

In vigore dal 28 nov 2008
Condizioni applicabili alle catture principali e alle catture accessorie 1.   È consentito conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura soltanto se: a) le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure b) le specie diverse dall’aringa e dallo spratto sono mescolate ad altre specie e non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco e le catture sono state effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm. 2.   Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente o dalla quota della Comunità, ove detta quota non sia stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera b). 3.   In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato a uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e operanti nelle zone di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe. 4.   In caso di esaurimento del contingente di spratto assegnato a uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e operanti nelle zone di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti spratti.
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