Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 28 nov 2008
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie») operanti nel Mar Baltico. 2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.
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Ambito di applicazione (Art. 2 Regolamento (UE) 2008/1322) — Testo vigente | Portale Normativo