Art. 1
Relazione
In vigore dal 28 nov 2008
Il regolamento (CE) n. 639/2004 è modificato come segue:
1)
all’, il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5)
fatto salvo il punto 3, per i pescherecci che hanno beneficiato di aiuti pubblici per il rinnovo, la deroga di cui al punto 1, lettera a), decade tre anni dopo la concessione degli aiuti pubblici per il rinnovo, in ogni caso entro il 31 dicembre 2011»;
2)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Relazione
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro il 30 giugno 2012.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2008:1207:oj#art-1