Art. 1

Relazione

In vigore dal 28 nov 2008
Il regolamento (CE) n. 639/2004 è modificato come segue: 1) all’, il punto 5 è sostituito dal seguente: «5) fatto salvo il punto 3, per i pescherecci che hanno beneficiato di aiuti pubblici per il rinnovo, la deroga di cui al punto 1, lettera a), decade tre anni dopo la concessione degli aiuti pubblici per il rinnovo, in ogni caso entro il 31 dicembre 2011»; 2) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Relazione La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro il 30 giugno 2012.».
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