Art. 6
In vigore dal 28 nov 2008
1. Non si applica l'articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008.
2. Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di indicare il numero di contratto, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 826/2008, se il responsabile del magazzino si impegna a riportare il numero di contratto nel registro di cui all'allegato I, punto III, dello stesso regolamento.
Storico versioni
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