Art. 1

In vigore dal 27 nov 2008
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico classificabile al codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922 42 00 10) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sui prodotti fabbricati dalle società elencate in appresso sono le seguenti: Società Aliquota del dazio antidumping (%) Codice addizionale TARIC Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd., e Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd. 33,8 A883 Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd. 36,5 A884 Tutte le altre società 39,7 A999 3.   Salvo diverse indicazioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1187:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo