Art. 3
In vigore dal 19 nov 2008
1. I quantitativi, espressi in «equivalente peso carcassa», per le importazioni di prodotti nell’ambito dei contingenti di cui all’, sono indicati nell’allegato.
2. Per il calcolo dell’equivalente peso carcassa dei quantitativi di cui al paragrafo 1, il peso netto dei prodotti ovini e caprini è moltiplicato per i seguenti coefficienti:
a)
animali vivi: 0,47;
b)
carni di agnello e di capretto disossate: 1,67;
c)
carni disossate di pecora e di capra, escluse le carni di capretto, e miscugli delle medesime: 1,81;
d)
prodotti non disossati: 1,00.
Per «capretto» si intende un animale della specie caprina fino ad un anno di età.
Storico versioni
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