Art. 2

Divieti

In vigore dal 18 nov 2008
Divieti La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Dopo tale data sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.
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Divieti (Art. 2 Regolamento (UE) 2008/1146) — Testo vigente | Portale Normativo