Art. 1
In vigore dal 14 nov 2008
1. Viene istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di candele, ceri e articoli simili, diversi dai lumini cimiteriali e dalle altre candele da esterno, che rientrano nei codici NC ex 3406 00 11 , ex 3406 00 19 ad ex 3406 00 90 (codici TARIC 3406 00 11 90, 3406 00 19 90 e 3406 00 90 90), provenienti dalla Repubblica popolare cinese.
Ai fini del presente regolamento, i termini «lumini cimiteriali e le altre candele da esterno» indicano candele, ceri e articoli simili, rispondenti a una o più delle seguenti caratteristiche:
a)
il loro combustibile contiene più di 500 ppm di toluene;
b)
il loro combustibile contiene più di 100 ppm di benzene;
c)
sono muniti di uno stoppino del diametro di almeno 5 mm;
d)
sono confezionati singolarmente in contenitori di plastica con pareti verticali, alte almeno 5 cm.
2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio sarà in importo fisso di euro per tonnellata di combustibile (di solito ma non necessariamente sotto forma di sego, stearina, paraffina o altre cere, stoppino compreso), contenuto nei prodotti fabbricati dalle imprese di seguito elencate:
Impresa
Importo del dazio
in EUR/t. di combustibile
Codice supplementare TARIC
Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd.
593,17
A910
Dalian Bright Wax Co., Ltd.
81,87
A911
Dalian Talent Gift Co., Ltd.
375,90
A912
Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd.
202,60
A913
Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co., Ltd.
0
A914
Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd.
0
A915
Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd.
0
A916
Imprese di cui all'allegato
396,93
A917
Tutte le altre imprese
671,41
A999
3. La commercializzazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
4. Se le merci prima della commercializzazione sono state danneggiate e, perciò, il prezzo effettivamente pagato o pagabile viene proporzionalmente ripartito ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3), l'importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, va ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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