Art. 1

In vigore dal 14 nov 2008
1.   Viene istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di candele, ceri e articoli simili, diversi dai lumini cimiteriali e dalle altre candele da esterno, che rientrano nei codici NC ex 3406 00 11 , ex 3406 00 19 ad ex 3406 00 90 (codici TARIC 3406 00 11 90, 3406 00 19 90 e 3406 00 90 90), provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Ai fini del presente regolamento, i termini «lumini cimiteriali e le altre candele da esterno» indicano candele, ceri e articoli simili, rispondenti a una o più delle seguenti caratteristiche: a) il loro combustibile contiene più di 500 ppm di toluene; b) il loro combustibile contiene più di 100 ppm di benzene; c) sono muniti di uno stoppino del diametro di almeno 5 mm; d) sono confezionati singolarmente in contenitori di plastica con pareti verticali, alte almeno 5 cm. 2.   L'aliquota del dazio antidumping provvisorio sarà in importo fisso di euro per tonnellata di combustibile (di solito ma non necessariamente sotto forma di sego, stearina, paraffina o altre cere, stoppino compreso), contenuto nei prodotti fabbricati dalle imprese di seguito elencate: Impresa Importo del dazio in EUR/t. di combustibile Codice supplementare TARIC Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd. 593,17 A910 Dalian Bright Wax Co., Ltd. 81,87 A911 Dalian Talent Gift Co., Ltd. 375,90 A912 Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd. 202,60 A913 Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co., Ltd. 0 A914 Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd. 0 A915 Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd. 0 A916 Imprese di cui all'allegato 396,93 A917 Tutte le altre imprese 671,41 A999 3.   La commercializzazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 4.   Se le merci prima della commercializzazione sono state danneggiate e, perciò, il prezzo effettivamente pagato o pagabile viene proporzionalmente ripartito ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3), l'importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, va ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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