Art. 1

In vigore dal 14 nov 2008
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di fili di acciai non legati (non rivestiti o zincati) e trefoli di acciai non legati (anche rivestiti), contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, classificabili alle voci NC ex 7217 10 90 , ex 7217 20 90 , ex 7312 10 61 , ex 7312 10 65 e ex 7312 10 69 (voci TARIC 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 10 61 11, 7312 10 61 91, 7312 10 65 11, 7312 10 65 91, 7312 10 69 11 e 7312 10 69 91), originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti: Società Dazio Codice addizionale TARIC Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao 2,1  % A899 Liaoning Tongda Building Material Industry Co., Ltd, Liaoyang 23,7  % A900 Wuxi Jinyang Metal Products Co., Ltd, Wuxi 30,8  % A901 Tutte le altre imprese 52,2  % A999 3.   L’immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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