Art. 1

In vigore dal 12 nov 2008
Le domande di premio di estirpazione comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono accolte nella misura del 45,9% degli importi coperti. I limiti di bilancio per gli Stati membri interessati sono riportati nell'allegato del presente regolamento.
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