Art. 1
Autorizzazione dei terreni agricoli per la produzione di cotone
In vigore dal 11 nov 2008
Nel regolamento (CE) n. 1973/2004, il testo del capitolo 17 bis è sostituito dal seguente:
«CAPITOLO 17 bis
PAGAMENTO SPECIFICO PER IL COTONE
Articolo 171 bis
Autorizzazione dei terreni agricoli per la produzione di cotone
Gli Stati membri stabiliscono criteri oggettivi in base ai quali possono essere autorizzati i terreni agricoli ai fini dell’aiuto specifico per il cotone previsto dall’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Tali criteri si basano su uno o più dei fattori seguenti:
a)
l’economia agricola delle regioni in cui la produzione di cotone riveste grande importanza;
b)
la situazione pedoclimatica delle superfici considerate;
c)
la gestione delle acque da irrigazione;
d)
le rotazioni e le tecniche colturali rispettose dell’ambiente.
Articolo 171 bis bis
Riconoscimento delle varietà da semina
Gli Stati membri procedono al riconoscimento delle varietà figuranti nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» rispondenti al fabbisogno del mercato.
Articolo 171 bis ter
Condizioni di ammissibilità
La semina delle superfici di cui all’articolo 110 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si considera realizzata mediante l’ottenimento della densità minima di piante fissata dallo Stato membro in funzione delle condizioni pedoclimatiche ed eventualmente delle specificità regionali.
Articolo 171 bis quater
Pratiche agronomiche
Gli Stati membri sono autorizzati a fissare norme specifiche relative alle pratiche agronomiche necessarie per il mantenimento e la raccolta delle colture in condizioni normali di crescita.
Articolo 171 bis quinquies
Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri riconoscono, ai fini della semina dell’anno successivo, le organizzazioni di produttori di cotone che ne fanno richiesta e che:
a)
raggruppano una superficie complessiva superiore ad un limite di almeno 4 000 ettari fissato dallo Stato membro e rispondente ai criteri di autorizzazione di cui all’articolo 171 bis, e comprendono almeno un’impresa di sgranatura;
b)
hanno adottato regole interne di funzionamento relative in particolare alle condizioni di adesione e ai contributi dei membri, in conformità delle normative nazionale e comunitaria.
Tuttavia, per il 2009 gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone entro il 28 febbraio 2009.
2. Qualora si constati che un’organizzazione interprofessionale riconosciuta non rispetta i criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il riconoscimento a meno che non venga posto rimedio al mancato rispetto dei criteri entro un periodo ragionevole di tempo. Qualora intenda revocare il riconoscimento, lo Stato membro comunica tale intenzione all’organizzazione interprofessionale insieme ai motivi della revoca. Lo Stato membro dà all’organizzazione interprofessionale la possibilità di presentare osservazioni entro un determinato termine. In caso di revoca del riconoscimento, gli Stati membri prevedono l’applicazione di sanzioni idonee.
Gli agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta alla quale sia stato revocato il riconoscimento a norma del primo comma perdono il diritto alla maggiorazione dell’aiuto prevista dall’articolo 110 sexies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Articolo 171 bis sexies
Obblighi dei produttori
1. Uno stesso produttore non può essere membro di più di un’organizzazione interprofessionale.
2. Il produttore membro di un’organizzazione interprofessionale ha l’obbligo di conferire il cotone che produce ad un’impresa di sgranatura appartenente alla stessa organizzazione.
3. La partecipazione dei produttori ad un’organizzazione interprofessionale riconosciuta è esito di adesione volontaria.
Articolo 171 bis septies
Comunicazioni ai produttori
1. Anteriormente al 31 gennaio dell’anno considerato gli Stati membri comunicano agli agricoltori che producono cotone:
a)
le varietà riconosciute; tuttavia, le varietà riconosciute a norma dell’articolo 171 bis bis dopo tale data devono essere comunicate agli agricoltori anteriormente al 15 marzo dello stesso anno;
b)
i criteri di autorizzazione dei terreni;
c)
la densità minima di piante di cotone di cui all’articolo 171 bis ter;
d)
le pratiche agronomiche richieste.
2. In caso di revoca del riconoscimento di una varietà, gli Stati membri ne informano gli agricoltori entro il 31 gennaio per le semine dell’anno successivo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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