Art. 6
Condizioni applicabili alle catture principali e alle catture accessorie
In vigore dal 10 nov 2008
Condizioni applicabili alle catture principali e alle catture accessorie
1. La conservazione a bordo e lo sbarco di catture provenienti da stock soggetti a limiti di cattura sono autorizzati solo se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.
2. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente o alla quota della Comunità, se questa non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti.
Storico versioni
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