Art. 1

In vigore dal 10 nov 2008
Il regolamento (CE) n. 1731/2006 è così modificato: 1) all’articolo 3, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le carni sono presentate ed etichettate in modo da poter essere chiaramente identificate ed agevolmente associate alla dichiarazione che le accompagna.»; 2) all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli operatori indicano il numero di riferimento della dichiarazione o delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sulla o sulle dichiarazioni di esportazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 800/1999, nonché le quantità e l’identificazione delle conserve esportate corrispondenti a ciascuna dichiarazione.»
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