Art. 1
In vigore dal 10 nov 2008
Il regolamento (CE) n. 1731/2006 è così modificato:
1)
all’articolo 3, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Le carni sono presentate ed etichettate in modo da poter essere chiaramente identificate ed agevolmente associate alla dichiarazione che le accompagna.»;
2)
all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli operatori indicano il numero di riferimento della dichiarazione o delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sulla o sulle dichiarazioni di esportazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 800/1999, nonché le quantità e l’identificazione delle conserve esportate corrispondenti a ciascuna dichiarazione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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