Art. 1

In vigore dal 7 nov 2008
Il regolamento (CE) n. 1266/2007 è modificato come segue: 1) l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento; 2) nella parte B dell’allegato III, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: «d) sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell’UIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi del gruppo virale della febbre catarrale, effettuate almeno ogni 60 giorni durante il periodo di raccolta e tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo all’ultimo prelievo dello sperma da consegnare; e) sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell’UIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell’agente condotto su campioni ematici prelevati: i) all’inizio e alla fine della raccolta dello sperma da consegnare; e ii) durante il periodo di raccolta dello sperma: — almeno ogni sette giorni, nel caso di test di isolamento del virus, oppure — almeno ogni 28 giorni, nel caso della reazione a catena della polimerasi.»
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