Art. 1
In vigore dal 7 nov 2008
Il regolamento (CE) n. 1266/2007 è modificato come segue:
1)
l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento;
2)
nella parte B dell’allegato III, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«d)
sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell’UIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi del gruppo virale della febbre catarrale, effettuate almeno ogni 60 giorni durante il periodo di raccolta e tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo all’ultimo prelievo dello sperma da consegnare;
e)
sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell’UIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell’agente condotto su campioni ematici prelevati:
i)
all’inizio e alla fine della raccolta dello sperma da consegnare; e
ii)
durante il periodo di raccolta dello sperma:
—
almeno ogni sette giorni, nel caso di test di isolamento del virus, oppure
—
almeno ogni 28 giorni, nel caso della reazione a catena della polimerasi.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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