Art. 1
In vigore dal 5 nov 2008
Il regolamento (CE) n. 1832/2006 è modificato come segue:
1)
all’articolo 9, paragrafo 1, la data «31 luglio 2007» è sostituita dalla data «31 dicembre 2008»;
2)
l’articolo 11 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, la data «30 aprile 2008» è sostituita dalla data «30 settembre 2009»;
b)
il paragrafo 3 è modificato come segue:
i)
la data «30 aprile 2008» è sostituita dalla data «30 settembre 2009»;
ii)
la data «31 dicembre 2008» è sostituita dalla data «31 maggio 2010»;
3)
l’articolo 12 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, la data «31 luglio 2008» è sostituita dalla data «31 dicembre 2009»;
b)
al paragrafo 2, quarto comma, la data «30 aprile 2008» è sostituita dalla data «30 settembre 2009»;
4)
l’articolo 13 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, la data «31 agosto 2008» è sostituita dalla data «31 gennaio 2010»;
b)
il paragrafo 2 è modificato come segue:
i)
al primo comma, la data «30 aprile 2008» è sostituita dalla data «30 settembre 2009»;
ii)
al secondo comma, la data «31 dicembre 2008» è sostituita dalla data «31 maggio 2010»;
iii)
al terzo comma, la data «31 ottobre 2008» è sostituita dalla data «31 marzo 2010».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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