Art. 4

In vigore dal 4 nov 2008
1.   Le parti interessate, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l’inchiesta, devono manifestarsi alla Commissione, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario menzionato al considerando 10, lettera a), del presente regolamento, ed eventuali altre informazioni, salvo diversa indicazione, entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni. 2.   Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria) e devono riportare l’indicazione di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste dal presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata (4) » e, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE». Le informazioni relative al caso in esame e/o le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione H Ufficio: N-105 4/92 B-1049 Bruxelles Fax (32 2) 295 65 05
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Art. 4 Regolamento (UE) 2008/1082 — Testo vigente | Portale Normativo