Art. 4

Informazioni da trasmettere a cura dei comandanti delle navi o dei loro mandatari

In vigore dal 3 nov 2008
Informazioni da trasmettere a cura dei comandanti delle navi o dei loro mandatari 1.   I comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera i dati del giornale di bordo e i dati relativi ai trasbordi. 2.   I comandanti dei pescherecci comunitari o i loro mandatari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato di bandiera i dati delle dichiarazioni di sbarco. 3.   Se un peschereccio comunitario sbarca le proprie catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, ricevuti i dati della dichiarazione di sbarco, li trasmettono senza indugio, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro in cui le catture sono state sbarcate. 4.   Ove ciò sia previsto dalla normativa comunitaria, i comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, al momento prescritto, la notifica preventiva dell’entrata in porto. 5.   Se una nave intende entrare in un porto di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, ricevuta la notifica preventiva di cui al paragrafo 4, la trasmettono senza indugio, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro costiero.
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