Art. 1
In vigore dal 31 ott 2008
Il regolamento (CE) n. 1249/96 è modificato come segue:
1)
all’, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Fatto salvo l’articolo 293, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 2454/93, l’importatore deve costituire presso l’organismo competente interessato una cauzione aggiuntiva di importo pari a 24 EUR/t per il mais vitreo, tranne quando il titolo d’importazione è corredato di un certificato di conformità rilasciato dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell’Argentina, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. In questo caso, la domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, l’indicazione del tipo di certificato di conformità e il numero di quest’ultimo.»;
2)
l’articolo 5 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, secondo comma, la terza frase è sostituita dal testo seguente:
«In questo caso, la domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, l’indicazione del tipo di certificato di conformità e il numero di quest’ultimo.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. In caso di sospensione dei dazi doganali all’importazione per tutte le categorie qualitative di frumento tenero in virtù dell’articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la cauzione aggiuntiva di 95 EUR/t di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è richiesta per l’intero periodo in cui si applica la sospensione dei dazi.»;
3)
all’allegato IV ter, il modello di certificato di conformità autorizzato dal governo del Canada per quanto concerne le specifiche di qualità per le esportazioni di frumento tenero e frumento duro è sostituito dal modello che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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