Art. 1
In vigore dal 29 ott 2008
L’ del regolamento (CE) n. 957/2008 è sostituito dal seguente:
«
In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 616/2007, per il sottoperiodo contingentale che inizia il 1o gennaio 2009 la domanda di titolo per i prodotti dei gruppi 1, 4 e 7 può essere presentata solo nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2008:1064:oj#art-1