Art. 1

In vigore dal 27 ott 2008
Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è modificato come segue: 1) le seguenti lettere k) e l) sono aggiunte all’: «k) per “aeromobile ELA1” si intende il seguente aeromobile leggero europeo: i) un aeroplano, veleggiatore o veleggiatore a motore con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore a 1 000 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore; ii) un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d’aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per le mongolfiere, 1 050 m3 per gli aerostati, 300 m3 per i palloni frenati; iii) un dirigibile progettato per il trasporto di due persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 2 500 m3 per i dirigibili ad aria calda e 1 000 m3 per i dirigibili a gas; l) per “aeromobile LSA” si intende un aeroplano sportivo leggero con tutte le caratteristiche seguenti: i) una massa massima al decollo (MTOM) non superiore a 600 kg; ii) una velocità massima di stallo (VS0) nella configurazione di atterraggio non superiore a 45 nodi di velocità calibrata (CAS) alla massa massima certificata al decollo e al centro di gravità più critico del velivolo; iii) un numero massimo di posti disponibili pari a due persone, compreso il pilota; iv) un motore singolo senza turbine, dotato di propulsore; e v) una cabina non pressurizzata.»; 2) all’articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   Nel caso di un aeromobile destinato al trasporto non commerciale, ogni certificato di revisione dell’aeronavigabilità o documento equivalente rilasciato in conformità con i requisiti degli Stati membri e valido alla data del 28 settembre 2008 continuerà a essere valido fino alla scadenza o fino al 28 settembre 2009, se quest’ultima data è precedente. Scaduto il periodo di validità, l’autorità competente può ancora una volta riemettere o rinnovare il certificato di revisione dell’aeronavigabilità o un documento equivalente per un anno, se questa evenienza è prevista nei requisiti dello Stato membro in questione. Scaduto anche questo secondo periodo, l’autorità competente può ancora una volta riemettere o rinnovare il certificato di revisione dell’aeronavigabilità o un documento equivalente per un anno, se questa evenienza è prevista nei requisiti dello Stato membro in questione. Successivamente non sono autorizzati ulteriori rilasci o rinnovi. Se le disposizioni del presente paragrafo sono state applicate, quando l’immatricolazione dell’aeromobile è trasferita all’interno dell’UE, è rilasciato un nuovo certificato di revisione della navigabilità in conformità dell’M.A.904.»; 3) all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   I certificati di riammissione in servizio e di messa in servizio rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento da un’impresa di manutenzione approvata a norma dei requisiti degli Stati membri saranno considerati equivalenti ai certificati previsti rispettivamente in M.A.801 e M.A.802 dell’allegato I (parte M).»; 4) all’articolo 5, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   Il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato ai sensi del disposto dell’allegato III, fatti salvi i disposti di cui all’M.A.606 h), M.A.607 b), M.A.801 d) e M.A.803 dell’allegato I e al punto 145.A.30 j) dell’allegato II (parte 145) e dell’appendice IV dell’allegato II (parte 145).»; 5) l’articolo 7 è modificato come segue: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In deroga al paragrafo 1: a) le disposizioni dell’allegato I, tranne M.A.201 h), punto 2 e M.A.708 c), si applicano a partire dal 28 settembre 2005; b) il punto M.A.201 f) dell’allegato I si applica agli aeromobili che non sono impiegati in trasporto aereo commerciale effettuato da vettori di paesi terzi a partire dal 28 settembre 2009.»; b) il paragrafo 3 è modificato come segue: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le disposizioni dell’allegato I per il trasporto aereo non commerciale, fino al 28 settembre 2009;» ii) è aggiunta la seguente lettera g): «g) per gli aeromobili non impiegati nel trasporto aereo commerciale diversi da quelli di grandi dimensioni, la necessità di rispettare l’allegato III (parte 66) nelle seguenti disposizioni, fino al 28 settembre 2010: — M.A.606 g) e M.A.801 b)2 dell’allegato I (parte M), — 145.A.30 g) e h) dell’allegato II (parte 145).»; 6) gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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