Art. 1
In vigore dal 22 ott 2008
1. L’applicazione dei dazi doganali all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 90 99 , NC 1001 10 , NC 1002 00 00 , NC 1003 00 , NC 1005 90 00 , NC 1007 00 90 , NC 1008 10 00 e NC 1008 20 00 è ripristinata per tutte le importazioni soggette al dazio comune effettuate a norma dell’articolo 130 del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché per le importazioni effettuate nell’ambito dei contingenti tariffari a dazio ridotto aperti a norma dell’articolo 144 del medesimo regolamento.
2. I dazi doganali sono ripristinati a norma degli articoli 135 e 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai livelli fissati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1026/2008 della Commissione (3).
3. Quando il trasporto dei cereali di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuato con destinazione diretta nella Comunità ed è iniziato al più tardi il giorno della pubblicazione del presente regolamento, la sospensione dei dazi doganali in virtù del regolamento (CE) n. 608/2008 resta applicabile per l’immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi.
Alle autorità competenti è fornita una prova soddisfacente del trasporto con destinazione diretta nella Comunità e della data di inizio del trasporto medesimo, sulla base dell’originale del documento di trasporto.
La durata del trasporto, per l’inoltro dei prodotti fino al punto di destinazione, è quella strettamente necessaria in funzione della distanza e del modo di trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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