Art. 1
Norma de minimis
In vigore dal 21 ott 2008
Nel regolamento (CE) n. 885/2006 è inserito il seguente capo 1 bis:
«CAPO 1 bis
RECUPERO DEI DEBITI
Articolo 5 bis
Norma de minimis
Fatto salvo il disposto dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (*1), le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 6, lettera a), e all’articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono considerate soddisfatte se l’importo che deve essere recuperato dal beneficiario relativamente ad un singolo pagamento per un regime di aiuti non supera, al netto degli interessi, i 100 EUR.
Articolo 5 ter
Modalità di recupero
Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall’organismo pagatore incaricato di recuperare il debito.
(*1)
GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.»
"
Storico versioni
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