Art. 1
Fiduciari
In vigore dal 20 ott 2008
Il regolamento (CE) n. 802/2004 è così modificato:
1)
all'articolo 18, è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Se le persone, imprese o associazioni di imprese omettono di osservare le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, la Commissione può presumere che i documenti o le dichiarazioni non contengano informazioni riservate.»;
2)
all'articolo 20, è inserto il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis. In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 1, le imprese interessate presentano, contestualmente alla proposta di impegni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004, un originale e 10 copie delle informazioni e dei documenti prescritti nel formulario MC relativo alle misure correttive di cui all'allegato IV del presente regolamento (di seguito: formulario MC). Le informazioni presentate devono essere corrette e complete.»;
3)
è inserito il seguente articolo 20 bis:
«Articolo 20 bis
Fiduciari
1. Gli impegni che le imprese interessate propongono di assumere ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 possono prevedere, a spese delle stesse imprese interessate, la nomina di uno o più fiduciari indipendenti incaricati di assistere la Commissione nella verifica del rispetto degli impegni assunti ovvero deputati ad attuare gli impegni stessi. Il fiduciario può essere nominato dalle parti, previa approvazione della Commissione, o dalla Commissione stessa, e svolge i propri compiti sotto il controllo di quest'ultima.
2. La Commissione può prescrivere che gli impegni contengano le disposizioni relative al fiduciario di cui al paragrafo 1 come condizione e onere ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004.»;
4)
gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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