Art. 1
In vigore dal 20 ott 2008
L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 è modificato come segue:
1.
l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente:
«b)
EN ISO/CEI 17011 su “General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies” (Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità)»;
2.
l’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2008:1029:oj#art-1