Art. 1

In vigore dal 20 ott 2008
L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 è modificato come segue: 1. l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente: «b) EN ISO/CEI 17011 su “General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies” (Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità)»; 2. l’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), è soppresso.
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