Art. 1

In vigore dal 17 ott 2008
L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2076/2005 è così modificato: 1) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In deroga all'allegato III, sezione VIII, capitolo IV, parte B, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare possono continuare fino al 30 aprile 2009 a importare olio di pesce proveniente da stabilimenti di paesi terzi che sono stati riconosciuti a tale scopo prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1020/2008 della Commissione [SANCO/43/2008] (*1) (*1)   GU L 277 del 18.10.2008, pag. 8.»;" 2) nel paragrafo 4, la lettera b) è così modificata: i) la data «31 ottobre 2008» è sostituita dalla data «30 aprile 2009»; ii) la data «31 dicembre 2008» è sostituita dalla data «30 giugno 2009».
Storico versioni

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