Art. 1
In vigore dal 17 ott 2008
L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2076/2005 è così modificato:
1)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga all'allegato III, sezione VIII, capitolo IV, parte B, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare possono continuare fino al 30 aprile 2009 a importare olio di pesce proveniente da stabilimenti di paesi terzi che sono stati riconosciuti a tale scopo prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1020/2008 della Commissione [SANCO/43/2008] (*1)
(*1)
GU L 277 del 18.10.2008, pag. 8.»;"
2)
nel paragrafo 4, la lettera b) è così modificata:
i)
la data «31 ottobre 2008» è sostituita dalla data «30 aprile 2009»;
ii)
la data «31 dicembre 2008» è sostituita dalla data «30 giugno 2009».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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