Art. 3

In vigore dal 17 ott 2008
I prodotti d’origine animale cui sia stata applicata la bollatura sanitaria ai sensi dell’allegato I, sezione I, capitolo III, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 854/2004 prima del 1o novembre 2009 possono essere importati nella Comunità fino al 31 dicembre 2009.
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