Art. 4

In vigore dal 17 ott 2008
I prodotti d’origine animale cui sia stato applicato un marchio d’identificazione ai sensi dell’allegato II, sezione I, parte B, punto 8, del regolamento (CE) n. 853/2004, prima del 1o novembre 2009, possono essere importati nella Comunità fino al 31 dicembre 2009.
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