Art. 1

In vigore dal 17 ott 2008
Nell’allegato II, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 852/2004 il punto 1, lettera b), è sostituito dal seguente: «b) Per i prodotti della pesca interi può essere usata acqua pulita. Per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi può essere usata acqua di mare pulita; l’acqua pulita può essere usata anche per il lavaggio esterno. Se si usa acqua pulita è necessario disporre di strutture e procedure adeguate per la sua fornitura, in modo da garantire che tale uso non rappresenti una fonte di contaminazione dei prodotti alimentari.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2008/1019 — Testo vigente | Portale Normativo