Art. 1
In vigore dal 14 ott 2008
Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei prodotti d’intervento, imputabili all’esercizio contabile 2009 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 884/2006, definiti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, sono così fissati:
a)
4,1 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Francia, in Irlanda e nella Repubblica ceca;
b)
4,3 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Slovacchia;
c)
4,4 % per il tasso di interesse specifico da applicare nei Paesi Bassi e in Svezia;
d)
4,5 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Grecia;
e)
5,0 % per il tasso di interesse uniforme per la Comunità da applicare agli Stati membri per i quali non è stato fissato un tasso di interesse specifico.
Storico versioni
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