Art. 1
In vigore dal 13 ott 2008
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia e rientranti nei codici NC ex 7307 93 11 , ex 7307 93 19 , ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90 (codici TARIC 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 30 92, 7307 99 30 93, 7307 99 30 94, 7307 99 30 95, 7307 99 30 98, 7307 99 90 92, 7307 99 90 93, 7307 99 90 94, 7307 99 90 95, 7307 99 90 98).
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:
Paese
Società
Aliquota del dazio
(%)
Codice addizionale TARIC
Malaysia
Anggerik Laksana Sdn Bhd,
Selangor Darul Ehsan
59,2
A324
Tutte le altre società
75
A999
Repubblica di Corea
Tutte le società
44
—
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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