Art. 1

In vigore dal 9 ott 2008
All’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è aggiunto il comma seguente: «Nondimeno, un animale è considerato ammissibile al pagamento anche nel caso in cui le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000 siano state comunicate all’autorità competente il primo giorno del periodo di detenzione dell’animale, come stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1009:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo