Art. 62

Depositi di quote nei registri del Capo VI

In vigore dal 8 ott 2008
Depositi di quote nei registri del Capo VI I conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nei registri del Capo VI contengono quote del Capo VI e, se la legislazione dello Stato membro interessato o la legislazione comunitaria lo consentono, unità di Kyoto. I conti di deposito dei gestori dei registri del Capo VI possono contenere anche quote standard.
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Depositi di quote nei registri del Capo VI (Art. 62 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo