Art. 22
Riservatezza
In vigore dal 8 ott 2008
Riservatezza
1. Tutte le informazioni contenute nei registri e nel CITL, comprese le informazioni riguardanti tutti i depositi dei conti e tutte le operazioni effettuate, si considerano riservate per qualsiasi fine diverso dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, della direttiva 2003/87/CE o della legislazione nazionale.
2. Le informazioni contenute nei registri non possono essere utilizzate senza il preventivo consenso del titolare del conto a cui si riferiscono, salvo ai fini della gestione e della tenuta dei registri in conformità del disposto del presente regolamento.
3. L'amministratore centrale, ciascuna autorità competente e l'amministratore del registro eseguono le procedure solo ove necessario per l'adempimento delle rispettive funzioni di amministratore centrale, autorità competente o amministratore del registro.
Storico versioni
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