Art. 22

Riservatezza

In vigore dal 8 ott 2008
Riservatezza 1.   Tutte le informazioni contenute nei registri e nel CITL, comprese le informazioni riguardanti tutti i depositi dei conti e tutte le operazioni effettuate, si considerano riservate per qualsiasi fine diverso dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, della direttiva 2003/87/CE o della legislazione nazionale. 2.   Le informazioni contenute nei registri non possono essere utilizzate senza il preventivo consenso del titolare del conto a cui si riferiscono, salvo ai fini della gestione e della tenuta dei registri in conformità del disposto del presente regolamento. 3.   L'amministratore centrale, ciascuna autorità competente e l'amministratore del registro eseguono le procedure solo ove necessario per l'adempimento delle rispettive funzioni di amministratore centrale, autorità competente o amministratore del registro.
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Riservatezza (Art. 22 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo