Art. 2
In vigore dal 8 ott 2008
Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 850/2008 per il gruppo di prodotti e il contingente identificato dal codice 25-Uruguay riportato nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate per i quantitativi richiesti.
Possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, ripartiti mediante l'applicazione del coefficiente di assegnazione indicato nella colonna 6 dell'allegato, previa accettazione dei quantitativi da parte dell'interessato entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento e previa costituzione della cauzione richiesta.
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